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NUOVO PORTALE DI FATTURAZIONE

 

 

 

 

 

 


 

 VECCHIO PORTALE DI FATTURAZIONE


 

 

Contribuzione 2020 per Artigiani e Commercianti

27 febbraio 2020

Con la recente circolare del 17/02/2020 l’INPS ha reso note le aliquote ed i minimali/massimali utilizzabili per il calcolo dei contributi dovuti da Artigiani e Commercianti nel 2020.

L’obbligo di iscrizione e di versamento spetta in generale a tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, per sé stessi e per i coadiuvanti. Sono inoltre tenuti all’iscrizione i seguenti soggetti:

  • collaboratori e coadiutori familiari, se non inquadrati come dipendenti;

se svolgono attività nella società:

  • soci di SRL, anche unipersonali;
  • soci accomandatari di SAS;              
  • soci di SNC.

Casi particolari

1)      Sono soggetti a doppia contribuzione IVS / Gestione Separata INPS i soci lavoratori di una SRL che percepiscono un compenso amministratori. In questo caso infatti, sul compenso amministratore è dovuta sia la contribuzione alla Gestione Separata INPS (con aliquota ridotta al 24%, di cui un terzo a carico dell’amministratore), sia la contribuzione IVS alla gestione Artigiani o INPS. Quest’ultima è dovuta sulla quota parte di utili, anche se non distribuita, imputabile al socio in base alla partecipazione al capitale sociale, applicando i medesimi redditi minimali e massimali.

2)      Il socio di una SRL, detentore di una partecipazione minima, non è tenuto all’iscrizione alla Gestione IVS Artigiani/Commercianti, anche se presta lavoro abituale e prevalente, solo nel caso in cui non abbia nessuna responsabilità e non rivesta nessuna carica sociale.

3)      Non è soggetto a iscrizione alla Gestione IVS Artigiani/Commercianti il socio di una società che svolga mera locazione di immobili di sua proprietà, in quanto questa non si configura come attività commerciale.

Aliquote, Minimali e Massimali

Sono state confermate le aliquote applicabili nel 2019, con l’innalzamento del reddito minimale e massimale. Sono state confermate le riduzioni per i collaboratori di età inferiore a 21 anni e il contributo di maternità pari 7,44 euro all’anno.

Di conseguenza le aliquote applicabili per il 2020 sono:

Aliquota

Se Socio, Titolare e collaboratore con più di 21 anni

Se collaboratore con meno di 21 anni

24,00 % per Artigiani;

24,09 % per commercianti;

21,90 % per Artigiani;

21,99 % per Commercianti

Aliquote incrementate dell’1% per redditi di seconda fascia

Reddito Minimo

15.953,00 euro

Reddito Massimo

78.965,00 / 103.055,00 euro (per soggetti privi di anzianità al 31/12/95)

Reddito 1° fascia

Fino a 47.379,00 euro

Reddito 2° fascia

Da 47.379,00 fino a 78.965,00 / 103.055,00 (per soggetti privi di anzianità al 31/12/95)

 

La contribuzione dovuta sul reddito minimale è quindi pari a:

 

Artigiani

Commercianti

Età superiore a 21 anni

€ 3.836,16

€ 3.850,52

Collaboratore con età inferiore a 21 anni

€ 3.501,15

€ 3.515,50

 

 

 

 

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