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NUOVO PORTALE DI FATTURAZIONE

 

 

 

 

 

 


 

 VECCHIO PORTALE DI FATTURAZIONE


 

 

Gestione IVS Artigiani/Commercianti 2019

01 marzo 2019

Con la recente circolare N.25 del 13/02/2019 l’INPS ha reso note le aliquote ed i minimali/massimali utilizzabili per il calcolo dei contributi dovuti da Artigiani e Commercianti nel 2019.

L’obbligo di iscrizione e di versamento spetta in generale a tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, per se stessi e per i coadiuvanti. Sono inoltre tenuti all’iscrizione i seguenti soggetti:

  1. collaboratori e coadiutori familiari, se non inquadrati come dipendenti;
  2. soci di SRL, anche unipersonali;
  3. soci accomandatari di SAS;              
  4. soci di SNC.

(Per i punti 2, 3, 4 solo se il socio svolge effettivamente attività nella società)

Casi particoalri

1) Sono soggetti a doppia contribuzione IVS / Gestione Separata INPS i soci lavoratori di una SRL che percepiscono un compenso amministratori. In questo caso infatti, sul compenso amministratore è dovuta sia la contribuzione alla Gestione Separata INPS (con aliquota ridotta al 24%, di cui un terzo a carico dell’amministratore), sia la contribuzione IVS alla gestione Artigiani o INPS. Quest’ultima è dovuta sulla quota parte di utili, anche se non distribuita, imputabile al socio in base alla partecipazione al capitale sociale, applicando i medesimi redditi minimali e massimali.

2) Il socio di una SRL, detentore di una partecipazione minima, non è tenuto all’iscrizione alla Gestione IVS Artigiani/Commercianti, anche se presta lavoro abituale e prevalente, solo nel caso in cui non abbia nessuna responsabilità e non rivesta nessuna carica sociale.

3) Non è soggetto a iscrizione alla Gestione IVS Artigiani/Commercianti il socio di una società che svolga mera locazione di immobili di sua proprietà, in quanto questa non si configura come attività commerciale.

Aliquote, Minimali e Massimali

Sono state confermate le aliquote applicabili nel 2018, con l’innalzamento del reddito minimale e massimale. Sono state confermate le riduzioni per i collaboratori di età inferiore a 21 anni e il contributo di maternità pari 7,44 euro all’anno.

Di conseguenza le aliquote applicabili per il 2019 sono:

Aliquota

Se Socio, Titolare e collaboratore con più di 21 anni

Se collaboratore con meno di 21 anni

24,00 % per Artigiani;

24,09 % per commercianti;

21,45 % per Artigiani;

21,54 % per Commercianti

Aliquote incrementate dell’1% per redditi di seconda fascia

Reddito Minimo

15.878,00 euro

Reddito Massimo

78.572,00 / 102.543,00 euro (per soggetti privi di anzianità al 31/12/95)

Reddito 1° fascia

Fino a 47.143,00 euro

Reddito 2° fascia

Da 47.143,00 fino a 78.572,00 / 102.543,00 (per soggetti privi di anzianità al 31/12/95)

La contribuzione dovuta sul reddito minimale è quindi pari a:

 

Artigiani

Commercianti

Età superiore a 21 anni

€ 3.818,16

€ 3.832,45

Collaboratore con età inferiore a 21 anni

€ 3.413,27

€ 3.427,56

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