Dal 1° gennaio 2023 è necessario utilizzare il nuovo portale di fatturazione elettronica accessibile dal pulsante "Accedi a Fatture in Cloud"

Le credenziali di accesso sono presenti sul documento fornito dallo studio, per qualsiasi informazione o per assistenza contattare l'ufficio.

 

Il vecchio portale di fatturazione sarà ancora accessibile per tutto il 2023 ma non sarà possibile emettere o ricevere fatture.

 

NUOVO PORTALE DI FATTURAZIONE

 

 

 

 

 

 


 

 VECCHIO PORTALE DI FATTURAZIONE


 

 

Gestione Separata INPS 2019

04 marzo 2019

Con la circolare n. 19 del 06/02/2019, l’INPS ha reso note le aliquote contributive e i relativi minimali/massimali applicabili per il 2019 agli iscritti alla gestione separata.

Soggetti obbligati all’iscrizione

- Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali, da momento in cui i compensi percepiti superano il limite di € 5.000,00 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta);

-  Collaboratori Coordinati e Continuativi (Co.Co.Co.);

-  Soci Amministratori di SRL commerciale, l’obbligo di iscrizione scatta nel momento in cui il socio, che è anche amministratore, percepisce un compenso come tale. In questo caso quindi il soggetto è sottoposto a doppia iscrizione, Gestione IVS per il lavoro in qualità di socio e Gestione Separata INPS per il compenso percepito da amministratore.

-  Lavoratori autonomi titolari di partita IVA sprovvisti di apposita Cassa Previdenziale o non iscritti.

Aliquote applicabili

Se già iscritto ad altra gestione o Pensionato

24,00%

Non iscritto ad altra gestione o non Pensionato

Titolare di Partita IVA

25,72%

Non titolare di P.I. e senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL[i]:

-          partecipante a collegi e commissioni;

-          amministratore enti locali;

-          venditore porta a porta;

-          rapporto occasionale autonomo;

33,72%

Non titolare di P.I. con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:

-          amministratore di società e altri enti;

-          sindaco/revisore di società ed enti;

-          liquidatore di società;

-          collaboratore di giornali, riviste;

-          dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio;

-          Co.Co.Co.

34,23%

Minimale contributivo

€ 15.878,00

Massimale contributivo

€102.543,00

I compensi ai collaboratori sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e quindi si applica il principio di cassa allargata: “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Questo principio non è applicabile ai lavoratori autonomi, associati in partecipazione e venditori porta a porta.

L’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente rispettivamente 1/3 e 2/3, il versamento dei contributi da parte del committente deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

[i] L’articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile, denominata DIS-COLL, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. (Fonte: www.inps.it)

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