Dal 1° gennaio 2023 è necessario utilizzare il nuovo portale di fatturazione elettronica accessibile dal pulsante "Accedi a Fatture in Cloud"
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Il vecchio portale di fatturazione sarà ancora accessibile per tutto il 2023 ma non sarà possibile emettere o ricevere fatture.
NUOVO PORTALE DI FATTURAZIONE
VECCHIO PORTALE DI FATTURAZIONE
Nuove regole in tema di appalti.
03 marzo 2020
A partire dal 01 gennaio 2020 il committente, in qualità di sostituto di imposta, che affida il compimento di un’opera o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000 ad un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.
Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente, le ritenute effettuate per l’addizionale Regionale e sull’acconto dell’addizionale Regionale sulle persone fisiche, trattenute dall’impresa appaltatrice devono essere versate con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Le imprese appaltatrici devono trasmettere entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, al committente:
- le deleghe di pagamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente con il dettaglio delle ore lavorate;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.
Nell’ipotesi in cui, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, la ditta affidataria non abbia ottemperato all’obbligo di trasmissione della documentazione sopra indicata o che risulti un versamento omesso o insufficiente, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice.
La sospensione del pagamento durerà fino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o per un importo pari al totale delle ritenute non versate.
Gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora le imprese appaltatrici comunichino al committente la sussistenza dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni;
- siano in regola con i versamenti contributivi;
- abbiano eseguito nei tre esercizi precedenti, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per le imposte sul reddito, all’imposta regionale, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000.
Alla comunicazione deve essere allegata la relativa certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate che ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo è applicato il reverse charge, è quanto previsto dalla nuova lettera a-quinquies dell’art. 17, comma 6 del D.P.R. 663/72, evidenziando che l’efficacia di tale nuova ipotesi è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Consiglio UE.
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