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NUOVO PORTALE DI FATTURAZIONE

VECCHIO PORTALE DI FATTURAZIONE

Emissione Fatture Elettroniche dal 1° Luglio 2019
19 giugno 2019

Nella giornata di lunedì, 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E ha fornito chiarimenti in tema di emissione delle fatture elettroniche dal 1° luglio 2019. Ricordiamo che fino al 30 giugno 2019, le modalità di emissione sono semplificate, in particolar modo riguardo al termine per l’invio allo SDI e sotto il profilo sanzionatorio.
Il nuovo comma 4 dell’Art. 21 DPR 633/1972, rubricato “Fatturazione delle Operazioni”, consente di emettere ed inviare la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
In concreto, a fronte di una cessione di beni effettuata il 3 luglio, non documentata da un DDT, la fattura “immediata” potrà essere inviata allo SDI entro il 13 luglio e recherà come data fattura il 3 luglio 2019.
Invece, nel caso in cui si utilizzino i Documenti di Trasporto per documentare le cessioni di beni, questi potranno essere riepilogati in un’unica fattura, inviata entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione dei DDT e recante come data fattura quella dell’ultima operazione. Esemplificando, se nel mese di Luglio 2019 allo stesso soggetto sono effettuate tre cessioni di beni con tre diversi DDT, in data 5, 12 e 27 Luglio, la fattura elettronica potrà essere inviata allo SDI entro il 15 agosto e datata 27 luglio 2019, quando è stato emesso l’ultimo DDT.
Nel caso di prestazione di servizi, l’operazione si considera effettuata al momento dell’incasso del corrispettivo, di conseguenza la fattura deve essere emessa ed inviata entro 10 giorni da tale data. Se però viene emessa la fattura anteriormente all’incasso (prassi utilizzata dalla maggior parte delle aziende), l’operazione si considera effettuata in quella data. Praticamente, per le sole prestazioni di servizi, è possibile emettere la fattura recante una “qualsiasi” data ed inviarla entro 10 giorni allo SDI, purché questa sia anteriore all’incasso del corrispettivo.
Non sarà più possibile emettere le fatture “in massa” l’ultimo giorno del mese, ma resta salva la possibilità di emettere una fattura per ogni DDT, in questo caso la data della fattura e del DDT dovranno coincidere.
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