Dal 1° gennaio 2023 è necessario utilizzare il nuovo portale di fatturazione elettronica accessibile dal pulsante "Accedi a Fatture in Cloud"
Le credenziali di accesso sono presenti sul documento fornito dallo studio, per qualsiasi informazione o per assistenza contattare l'ufficio.
Il vecchio portale di fatturazione sarà ancora accessibile per tutto il 2023 ma non sarà possibile emettere o ricevere fatture.
NUOVO PORTALE DI FATTURAZIONE

VECCHIO PORTALE DI FATTURAZIONE

Gestione Separata INPS 2019
04 marzo 2019

Con la circolare n. 19 del 06/02/2019, l’INPS ha reso note le aliquote contributive e i relativi minimali/massimali applicabili per il 2019 agli iscritti alla gestione separata.
Soggetti obbligati all’iscrizione
- Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali, da momento in cui i compensi percepiti superano il limite di € 5.000,00 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta);
- Collaboratori Coordinati e Continuativi (Co.Co.Co.);
- Soci Amministratori di SRL commerciale, l’obbligo di iscrizione scatta nel momento in cui il socio, che è anche amministratore, percepisce un compenso come tale. In questo caso quindi il soggetto è sottoposto a doppia iscrizione, Gestione IVS per il lavoro in qualità di socio e Gestione Separata INPS per il compenso percepito da amministratore.
- Lavoratori autonomi titolari di partita IVA sprovvisti di apposita Cassa Previdenziale o non iscritti.
Aliquote applicabili
Se già iscritto ad altra gestione o Pensionato
|
24,00%
|
Non iscritto ad altra gestione o non Pensionato
|
Titolare di Partita IVA
|
25,72%
|
Non titolare di P.I. e senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL[i]:
- partecipante a collegi e commissioni;
- amministratore enti locali;
- venditore porta a porta;
- rapporto occasionale autonomo;
|
33,72%
|
Non titolare di P.I. con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:
- amministratore di società e altri enti;
- sindaco/revisore di società ed enti;
- liquidatore di società;
- collaboratore di giornali, riviste;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio;
- Co.Co.Co.
|
34,23%
|
Minimale contributivo
|
€ 15.878,00
|
Massimale contributivo
|
€102.543,00
|
I compensi ai collaboratori sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e quindi si applica il principio di cassa allargata: “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Questo principio non è applicabile ai lavoratori autonomi, associati in partecipazione e venditori porta a porta.
L’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente rispettivamente 1/3 e 2/3, il versamento dei contributi da parte del committente deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
[i] L’articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile, denominata DIS-COLL, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. (Fonte: www.inps.it)
Archivio news